Associazione Nazionale della Meeting Industry italiana

Statuto

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro Federcongressi&eventi, in appresso denominata "Associazione"

L’Associazione assume la rappresentanza unitaria di Imprese private, ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.

L’Associazione ha sede legale ed operativa in Roma; potranno essere istituite sedi operative o di rappresentanza secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai suoi Regolamenti per quanto non espressamente in essi previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

 

ARTICOLO 2 - CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, democratico, apartitico, non lucrativo, culturale e di rappresentanza di interessi imprenditoriali e professionali nel settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi e delle cerimonie in genere.

Per scoprire gli scopi dell'Associazione leggi lo statuto completo.

STATUTO FEDERCONGRESSI&EVENTI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro Federcongressi&eventi, in appresso denominata "Associazione"

L’Associazione assume la rappresentanza unitaria di Imprese private, ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.

L’Associazione ha sede legale ed operativa in Roma; potranno essere istituite sedi operative o di rappresentanza secondo le modalità previste nel presente Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai suoi Regolamenti per quanto non espressamente in essi previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

ARTICOLO 2 - CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, democratico, apartitico, non lucrativo, culturale e di rappresentanza di interessi imprenditoriali e professionali nel settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi e delle cerimonie in genere.

Scopi dell'Associazione sono:

  • rappresentare a livello nazionale il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione e di comunicazione in tutte le sue espressioni e presso tutte le sedi istituzionali, accrescendone l'immagine e il prestigio;
  • rappresentare e valorizzare a livello comunitario e internazionale il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi e delle cerimonie in genere in tutte le sue espressioni e presso tutte le sedi istituzionali con l’obiettivo di creare rapporti stabili con le Istituzioni e le associazioni europee ed internazionali;
  • promuoverne nella forma più ampia lo sviluppo del settore rappresentato quale fatto economico, sociale e culturale;
  • promuovere azioni finalizzate all’affermazione verso il mercato delle Imprese italiane, pubbliche e private che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi e delle cerimonie in genere;
  • promuovere iniziative idonee a conseguire una disciplina normativa del settore volta a tutelare e a sviluppare l’imprenditorialità e la professionalità;
  • garantire trasparenza e correttezza nell’operato dei suoi Associati;
  • promuovere iniziative finalizzate alla formazione professionale di tutte le categorie del settore;
  • promuovere attività ed iniziative finalizzate ad agevolare l’inserimento di giovani nel settore;
  • promuovere studi, analisi ed interventi volti ad ampliare l’ambito operativo dell’imprenditoria del settore;
  • promuovere il confronto e la collaborazione con le Istituzioni;
  • promuovere il confronto e la collaborazione con le Associazioni nazionali ed internazionali del settore;
  • promuovere, sostenere ed attuare studi, raccolte dati, osservatori economici e ricerche attinenti al settore;
  • promuovere la conoscenza degli aspetti giuridici, normativi ed organizzativi relativi al settore.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione potrà:

  • intraprendere ogni iniziativa utile al proprio accreditamento presso le Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali fornendo orientamento e assistenza per gli interventi nel settore;
  • predisporre centri di documentazione a servizio degli Associati e dei terzi;
  • svolgere programmi di formazione ed aggiornamento;
  • organizzare manifestazioni, eventi, convegni, dibattiti, seminari e attività di ogni tipo;
  • promuovere la redazione e l’edizione di pubblicazioni;
  • collaborare con enti, organismi, associazioni e gruppi che si propongono scopi coerenti con il proprio e con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche concludendo accordi specifici;
  • promuovere e organizzare iniziative di carattere promozionale per gli Associati e per le Imprese del settore;
  • compiere qualunque altra attività finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all’articolo 2, ivi compresa la costituzione e/o la partecipazione a organismi federativi, associativi e societari in genere.

ARTICOLO 4 - ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

  • quote e contributi degli Associati;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni;
  • donazioni e lasciti testamentari.

L’Associato dimissionario, o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

 ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

  • da quanto versato dagli Associati all’atto della costituzione e delle successive adesioni;
  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L’Associato che cessi, per qualsiasi motivo, di fare parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si apre il primo gennaio (01/01) e si chiude il trentuno dicembre (31/12) di ciascun anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono predisposti e approvati entro i quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni nel caso in cui particolari

esigenze relative alla struttura od all'oggetto dell’Associazione lo richiedano: in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo deve segnalare nella sua Relazione le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI E CATEGORIE FUNZIONALI

L'Associazione è costituita da Imprese ed enti, anche tramite eventuali loro unità locali, che condividono le finalità di cui all’articolo 2, con sede legale in Italia e nella Repubblica di San Marino, che svolgono attività connesse con l’organizzazione e lo svolgimento dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.

Le modalità, la documentazione da presentare ed i criteri adottati per presentare richiesta di adesione sono definiti nel Regolamento.

A seconda dell’attività principale svolta, gli Associati sono aggregati in categorie funzionali.

Le categorie funzionali sono approvate per la prima volta dall’Assemblea che approva il presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria, e successivamente possono essere modificate, costituite o soppresse con le seguenti modalità: su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri o di 25 Associati, e sentito il parere obbligatorio ma non-vincolante della Segreteria Generale il Consiglio Direttivo elabora la proposta di modifica, costituzione o soppressione di una o più categorie funzionali da sottoporre all’approvazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati.

Il Regolamento dell’Associazione definisce le modalità ed i criteri per la modifica, la costituzione o la soppressione delle categorie funzionali.

Gli associati appartenenti a ciascuna Categoria funzionale eleggono, nell’ambito della Assemblea ordinaria, il proprio rappresentante di categoria. La categoria che contiene al suo interno le aziende di

“Provider ECM”, eleggerà anche un rappresentante dei Provider ECM tra i soggetti che svolgono attività di Provider ECM. I rappresentanti eletti assumono automaticamente il ruolo di Consiglieri del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 16 e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati devono provvedere:

a)  all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle eventuali Norme e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi dell’Associazione;

b)a versare i contributi associativi nella quantità, con le modalità e nei termini previsti annualmente dal Consiglio Direttivo, e riportati nel Regolamento.

In caso di nuova adesione il pagamento della quota deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accettata adesione da parte dell'Associazione. La qualifica di Associato si acquista solo a seguito del pagamento della relativa quota;

c)  a partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento ai lavori dell’Assemblea ed alle riunioni degli Organi associativi di cui sono parte;

d)a non assumere iniziative sia verso l’esterno che verso gli associati medesimi che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Federcongressi&eventi;

e)  a fornire ogni dato tecnico e statistico necessario o comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

L’utilizzo del marchio associativo, come disciplinato dal Regolamento, è strettamente riservato agli Associati; conseguentemente l’uso del marchio dovrà cessare immediatamente in caso di recesso e/o esclusione.

Gli Associati godono del diritto elettorale attivo e passivo.

Elettorato attivo: Intervengono in Assemblea direttamente come associati imprenditori o, se persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti legali dell’azienda o ente associato, o suo delegato in forma scritta.

Elettorato passivo: Possono ricoprire cariche elettive associati imprenditori o, se persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti legali dell’azienda o ente associato, o qualificata risorsa interna da lui individuata e comunicata in forma scritta. In caso di controversie è competente il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

  • alla data di cessazione dell'attività dell’impresa associata;
  • in caso di recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno solare;
  • in caso di ritardato pagamento della quota associativa dopo il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento per il pagamento della quota;
  • in caso di esclusione dell'Associato deliberata come di seguito.

Nei casi all’art 8 o di gravi violazioni delle norme dettate dallo Statuto e dei Regolamenti, il Consiglio Direttivo procederà alla immediata sospensione dell’Associato, all’atto della contestazione del fatto. La delibera di sospensione comporta la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di Associato, ivi compresi quelli derivanti da cariche sociali ricoperte o incarichi ricevuti.

L’esclusione definitiva verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell’Associato e sentito il Collegio dei Probiviri, entro 90 (novanta) giorni dalla contestazione del fatto.

La decisione motivata sarà comunicata all’Associato entro otto (8) giorni dalla data di delibera.

ARTICOLO 10 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi Associativi:

-  l’Assemblea degli Associati;

-  il Presidente;

-  il Vice Presidente

-  il Presidente Eletto;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Consiglio Generale;

-  il Revisore dei conti;

-  il Collegio dei Probiviri.

Integrano la struttura di Federcongressi:

-  la Segreteria Generale;

-  il Learning Center.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è costituita da tutti gli Associati. Gli Associati possono intervenire in Assemblea direttamente o tramite delega con le modalità di seguito disciplinate.

L’Assemblea è convocata in sessioni Ordinaria e/o Straordinaria, dal Presidente, almeno una volta l’anno. L’Assemblea può essere convocata su domanda al Presidente di un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo (1/3) degli Associati.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia; hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati e possono votare solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente tramite avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza al domicilio degli Associati a mezzo posta ordinaria, o al loro indirizzo e-mail con ricevuta di consegna e di lettura elettronica, o Pec, e dovrà

contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, modalità di partecipazione (in presenza, da remoto o mista), istruzioni per l’eventuale esercizio del voto elettronico, nonché l’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea e, se del caso, un minimo di due Scrutatori.

Nel caso di Assemblea straordinaria il ruolo di Segretario dell’Assemblea e il verbale devono essere svolti da un Notaio.

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea e di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Ogni Associato avrà diritto ad un voto.

E’ ammessa la delega, purché a favore di delegati Associati in regola con le quote associative. Ogni Associato potrà ricevere al massimo due deleghe da parte di Associati anch’essi con diritto di voto. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento degli associati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-  che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-  che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-  che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-  che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-  che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire o i link/piattaforme ai quali sia possibile accedere per partecipare alla riunione e/o alla votazione in via telematica.

Il Presidente può sospendere e riprendere la riunione in qualsiasi momento a seconda delle necessità.

Qualora la riunione necessitasse della verbalizzazione da parte di un notaio, questa si riterrà svolta ove saranno presenti il Presidente ed il notaio, salvo che la legge consenta che gli stessi possano trovarsi in luoghi distinti.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

  • eleggere, secondo le modalità previste dal Regolamento e i principi di pari opportunità, il Presidente Eletto al secondo anno del mandato del Presidente in carica, quattro Consiglieri indipendenti, il Revisore legale dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
  • eleggere il Presidente in caso di rinuncia o impossibilità da parte del Presidente Eletto di assumere la carica di Presidente. In questo caso l’elezione del Presidente avverrà non appena svolte le procedure elettive previste dal Regolamento;
  • eleggere, all’interno di ciascuna categoria funzionale, i Consiglieri ai sensi dell’art. 7;
  • deliberare sul bilancio consuntivo comprensivo dei documenti obbligatori che lo compongono, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • deliberare in merito alla modifica, costituzione o soppressione di Categorie funzionali ai sensi dell’art. 7;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, almeno 4 ore più tardi, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nelle votazioni riguardanti singole persone si procede con voto segreto.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro comune del territorio nazionale;
  • deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L’Assemblea straordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione almeno un quarto degli aventi diritto e in terza convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente sovrintende l’attività della Segreteria Generale.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi per il compimento di atti anche continuativi nell’interesse dell’Associazione.

In caso di parità nelle votazioni all’interno del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente prevale. Il Presidente dell’Associazione viene eletto secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente a proseguire il suo incarico, subentra nella funzione il Vice Presidente fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE ELETTO

Il Presidente Eletto è nominato dalla Assemblea degli Associati, sulla base dell’esito delle votazioni svolte al secondo anno di mandato del Presidente in carica. Il Presidente Eletto mantiene tale carica per tutta la restante durata del mandato del Presidente in carica ed assume quella di Presidente alla scadenza di quest’ultimo.

Il Presidente Eletto è membro di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa ai lavori senza diritto di voto.

Qualora il Presidente in carica intenda candidarsi per il secondo mandato, questi potrà concorrere nell’elezione di Presidente Eletto.

In caso di vittoria del Presidente in carica rispetto ad eventuali altri candidati, non si applicheranno allo stesso le regole previste per il Presidente Eletto e lo stesso verrà conteggiato una sola volta ai fini del raggiungimento del numero legale per la validità delle riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è governata da un Consiglio Direttivo così composto:

-  il Presidente;

-  il Vice Presidente,

-  il Presidente Eletto;

-  I Consiglieri eletti così composti:

  • 1 Consigliere rappresentante per ognuna delle Categorie funzionali (secondo i criteri già definiti all’art. 7 e 12);
  • 1 Consigliere rappresentante per i Provider ECM eletto dalla categoria funzionale appartenente tra i Provider ECM associati (secondo i criteri già definiti all’art. 7 e 12);
  • 4 Consiglieri indipendenti eletti dall’Assemblea generale, senza distinzioni relative alla categoria di appartenenza (secondo i criteri già definiti all’art. 12).

Tra i Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente.

Sono invitati ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza che concorrano al raggiungimento del numero legale obbligatorio per la validità delle delibere:

1)  il Revisore legale dei conti

2)  uno o più rappresentanti della Segreteria Generale

3)  un rappresentante del Learning Center.

Ai membri del Consiglio Direttivo non potrà essere corrisposto un compenso per l’attività svolta fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può invitare alle proprie riunioni persone esterne, professionisti qualificati e rappresentanti di Enti e Istituzioni.

ARTICOLO 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all’anno, di cui almeno una riunione entro il 31 marzo per deliberare in ordine al

bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, all’ammontare della quota sociale e di eventuali contributi straordinari per l’adesione a progetti speciali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con almeno sette (7) giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo di comunicazione; in caso d'urgenza la convocazione dovrà avvenire con almeno tre (3) giorni di anticipo.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio-conferenza totale o parziale.

Per la validità delle deliberazioni occorre, oltre alla presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

ARTICOLO 18 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:

  • nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
  • redige il bilancio preventivo e consuntivo;
  • convoca l’Assemblea quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l’anno per la deliberazione sul bilancio consuntivo;
  • nomina un Associato quale Assistente al Revisore Legale dei conti;
  • elabora la proposta di modifica, costituzione o soppressione di una o più categorie funzionali da sottoporre all’approvazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati.
  • valuta le proposte ricevute e decide la sede della Convention annuale;
  • approva, modifica e integra i Regolamenti e predispone le norme e i regolamenti interni più opportuni;
  • determina l’entità della quota associativa annuale;
  • determina eventuali contributi straordinari per l'adesione a progetti speciali;
  • delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda sull’ammissione dei nuovi Associati;
  • delibera entro 90 (novanta) giorni dalla contestazione del fatto sull’esclusione degli Associati;
  • ha facoltà di assumere e licenziare dirigenti, dipendenti e consulenti, determinandone retribuzioni e/o eventuali compensi;
  • può nominare Delegati Regionali e determinarne ruolo e funzioni tramite apposito Regolamento, ed affidarne il coordinamento con specifica delega ad un Consigliere, che relazionerà periodicamente al Consiglio;
  • ha facoltà di istituire, per singole discipline e aree di lavoro, Gruppi di Lavoro temporanei o permanenti, conferendone il coordinamento, con specifica delega, ad un Consigliere o ad un Associato dotato di particolari competenze, determinando le linee guida operative e di funzionamento, gli obiettivi e la composizione emanando regolamenti specifici;
  • può attribuire deleghe specifiche a Consiglieri per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per il perseguimento dell’oggetto sociale;
  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA FUNZIONALE E ECM

Il Rappresentante di ciascuna Categoria funzionale e il Rappresentante dei Provider ECM, costituiscono ognuno un Comitato (c.d. Comitato di Categoria), nominando i componenti tra gli associati imprenditori o rappresentanti legali di aziende e/o enti, oppure suo delegato in forma scritta.

Ogni Rappresentante coordina i membri del Comitato di Categoria che, in collaborazione con la Segreteria Generale e nei limiti delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo e previste nel Regolamento, pianifica, organizza e gestisce in autonomia le attività associative, i contatti e le relazioni inerenti la propria Categoria funzionale.

I membri del Comitato di categoria decadono con il Rappresentante di categoria che li ha nominati.

Il Rappresentante aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo relativamente alle attività del proprio Comitato di Categoria e, in generale, di quella della propria Categoria funzionale.

ARTICOLO 20 - REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea elegge un Revisore legale dei conti iscritto all'Albo dei Revisori Legali, secondo le modalità previste dal Regolamento Associativo.

Il Revisore legale dei conti vigila sull'andamento della situazione contabile ed amministrativa e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

Il Revisore legale dei conti viene coadiuvato da un Assistente, nominato dal Consiglio Direttivo fra gli Associati.

Il Revisore legale dei conti e l’Assistente sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, con le competenze previste dal Regolamento Associativo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente secondo le norme previste dal Regolamento.

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è un organo consultivo del Consiglio Direttivo. E’ presieduto dal Presidente e convocato su richiesta del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne presenti la necessità, allo scopo di acquisire le opinioni degli associati presenti nelle diverse strutture organizzative dell’Associazione.

Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Direttivo, dai Past President, dal Responsabile del Learning Center e dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro permanenti, quali membri effettivi permanenti.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori quali membri esperti i Delegati Regionali, i componenti dei Comitati di Categoria, gli associati con comprovata esperienza aziendale e associativa, i Consulenti dell’Associazione, i Soci onorari.

Delle adunanze viene redatto il verbale a cura della Segreteria Generale.

ARTICOLO 23 - LEARNING CENTER

Il Learning Center Federcongressi&eventi è istituito per progettare e fornire in maniera organizzata e permanente l’aggiornamento professionale continuo degli operatori del settore e per costruire e condividere indagini e ricerche nell’ambito della Meeting industry.

Organizza Academy, seminari, corsi o altri incontri su temi legati alla meeting industry, ricerche con il supporto della Segreteria Generale e nei limiti delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24 - SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale è la struttura permanente che supporta gli altri organi e strutture sociali nella progettazione, sviluppo, coordinamento e realizzazione delle attività associative. Ha prevalenti funzioni esecutive ed è chiamata a fornire pareri, anche obbligatori ma non vincolanti, agli organi sociali.

ARTICOLO 25 - DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITÀ

Gli organi di natura elettiva durano in carica tre (3) anni e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo anno di carica e fino allo svolgimento di nuove elezioni.

Il Presidente Eletto mantiene tale qualifica sino allo scadere del mandato del Presidente in carica, momento in cui assume quella di Presidente in carica, per i successivi tre (3) anni.

Tutte le altre cariche e/o mandati di ogni natura terminano automaticamente al cessare delle cariche di natura elettiva.

Le elezioni degli organi direttivi non potranno avvenire dopo i termini previsti per l’approvazione del bilancio.

Non si possono svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa carica di Consigliere del Consiglio Direttivo sia in qualità di Rappresentante di Categoria sia in qualità di indipendente, né per la carica di Presidente dell’Associazione.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri o del Revisore legale dei conti, subentra il primo dei non eletti della carica di riferimento corrispondente al dimissionario; in caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo procede per cooptazione.

In caso di dimissioni di due terzi del Consiglio Direttivo, il Presidente indice nuove elezioni

convocando l’Assemblea degli Associati; in caso di dimissioni del Presidente subentra il Vice Presidente sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo; in caso di dimissioni del Presidente Eletto, il Presidente indice nuove elezioni convocando l’Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra gli Associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio associativo dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più enti indicati dall’Assemblea all’atto della delibera di scioglimento, che perseguano finalità affini a quelle di Federcongressi&eventi.

ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE

Fino alle prime elezioni indette successive all’approvazione del presente Statuto, restano valide le attuali cariche elettive.

 

In vigore dal 26 febbraio 2026, lo Statuto di Federcongressi&eventi descrive gli obiettivi e le finalità dell'Associazione.

Scarica lo statuto completo