ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro Federcongressi&eventi, in appresso denominata "Associazione"
L’Associazione assume la rappresentanza unitaria di Imprese private, ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.
L’Associazione ha sede legale ed operativa in Roma; potranno essere istituite sedi operative o di rappresentanza secondo le modalità previste nel presente Statuto.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai suoi Regolamenti per quanto non espressamente in essi previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
ARTICOLO 2 - CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha carattere volontario, democratico, apartitico, non lucrativo, culturale e di rappresentanza di interessi imprenditoriali e professionali nel settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi e delle cerimonie in genere.
Per scoprire gli scopi dell'Associazione leggi lo statuto completo.
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro Federcongressi&eventi, in appresso denominata "Associazione"
L’Associazione assume la rappresentanza unitaria di Imprese private, ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.
L’Associazione ha sede legale ed operativa in Roma; potranno essere istituite sedi operative o di rappresentanza secondo le modalità previste nel presente Statuto.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai suoi Regolamenti per quanto non espressamente in essi previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
ARTICOLO 2 - CARATTERE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha carattere volontario, democratico, apartitico, non lucrativo, culturale e di rappresentanza di interessi imprenditoriali e professionali nel settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi e delle cerimonie in genere.
Scopi dell'Associazione sono:
ARTICOLO 3 - OGGETTO
Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione potrà:
ARTICOLO 4 - ENTRATE
Le entrate sono costituite da:
L’Associato dimissionario, o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
ARTICOLO 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
L’Associato che cessi, per qualsiasi motivo, di fare parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si apre il primo gennaio (01/01) e si chiude il trentuno dicembre (31/12) di ciascun anno.
Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono predisposti e approvati entro i quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 giorni nel caso in cui particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto dell’associazione lo richiedano: in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo deve segnalare nella sua Relazione le ragioni della dilazione.
ARTICOLO 7 - ASSOCIATI E CATEGORIE FUNZIONALI
L'Associazione è costituita da Imprese ed enti che condividono le finalità di cui all’articolo 2, con sede legale in Italia e nella Repubblica di San Marino, che svolgono attività connesse con l’organizzazione e lo svolgimento dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di incentivazione, di comunicazione, degli eventi e delle cerimonie in genere.
Le modalità, la documentazione da presentare ed i criteri adottati per presentare richiesta di adesione sono definiti nel Regolamento.
A seconda dell’attività principale svolta, gli Associati sono aggregati in categorie funzionali. Le categorie funzionali sono approvate per la prima volta dall’Assemblea che approva il presente statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria, e successivamente possono essere modificate, costituite o soppresse con le seguenti modalità: su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri o di 25 Associati, e sentito il parere obbligatorio ma non-vincolante della Segreteria Generale, il Consiglio Direttivo delibera in merito alla modifica, alla costituzione o alla soppressione di una o più categorie funzionali. Qualora approvata dal Consiglio Direttivo, la modifica, costituzione o sopressione delle categorie deve essere altresì approvata dalla prima Assemblea ordinaria degli Associati.
Un apposito Regolamento definisce le modalità ed i criteri per la modifica, la costituzione o la soppressione delle categorie funzionali. Gli associati appartenenti a ciascuna Categoria funzionale eleggono, nell’ambito della Assemblea ordinaria, il proprio rappresentante di categoria. La categoria che contiene al suo interno le aziende di “Provider ECM”, eleggerà anche un rappresentante dei Provider ECM tra i soggetti che svolgono attività di Provider ECM. I rappresentanti eletti assumono automaticamente il ruolo di Consiglieri del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 16 e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati devono provvedere:
L’utilizzo del marchio associativo, come disciplinato dal Regolamento, è strettamente riservato agli Associati; conseguentemente l’uso del marchio dovrà cessare immediatamente in caso di recesso e/o esclusione.
Gli Associati godono del diritto elettorale attivo e passivo: intervengono in Assemblea e possono ricoprire cariche elettive direttamente come associati imprenditori o attraverso i propri rappresentanti se persone giuridiche purché rappresentanti legali dell’azienda o ente associato, o qualificate risorse interne. In caso di controversie è competente il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:
Nei casi all’art 8 o di gravi violazioni delle norme dettate dallo Statuto e dei Regolamenti, il Consiglio Direttivo procederà alla immediata sospensione dell’Associato, all’atto della contestazione del fatto. La delibera di sospensione comporta la temporanea perdita di tutti i diritti connessi alla qualità di Associato, ivi compresi quelli derivanti da cariche sociali ricoperte o incarichi ricevuti.
L’esclusione definitiva verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell’Associato e sentito il Collegio dei Probiviri, entro 90 (novanta) giorni dalla contestazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata all’Associato entro otto (8) giorni dalla data di delibera.
ARTICOLO 10 - ORGANI ASSOCIATIVI
Sono Organi Associativi:
Integrano la struttura di Federcongressi:
ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è costituita da tutti gli Associati. Gli associati possono intervenire in Assemblea direttamente o tramite delega con le modalità di seguito disciplinate.
L’Assemblea è convocata in sessioni Ordinaria e/o Straordinaria, dal Presidente, almeno una volta l’anno. L’Assemblea può essere convocata su domanda al Presidente di un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo (1/3) degli Associati.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia; hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati e possono votare solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente tramite avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza al domicilio degli Associati a mezzo posta ordinaria, o al loro indirizzo e-mail con ricevuta di consegna e di lettura elettronica, o via fax, e dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea e, se del caso, due Scrutatori. Nel caso di Assemblea Straordinaria il ruolo di Segretario dell’Assemblea e il verbale devono essere svolti da un Notaio.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea e di voto.
Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale, che dovrà essere approvato dagli Associati, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Ogni Associato avrà diritto ad un voto.
E’ ammessa la delega, purché a favore di delegati Associati in regola con le quote associative. Ogni Associato potrà ricevere al massimo due deleghe.
E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il principio di buona fede e di parità di trattamento degli associati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA
Alla Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
L’Assemblea ordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, almeno 4 ore più tardi, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese.
Nelle votazioni riguardanti singole persone si procede con voto segreto.
ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
L’Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione almeno un quarto degli aventi diritto e in terza convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.
ARTICOLO 14 - PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
Il Presidente sovrintende l’attività della Segreteria Generale.
Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi per il compimento di atti anche continuativi nell’interesse dell’Associazione.
In caso di parità nelle votazioni all’interno del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente prevale. Il Presidente dell’Associazione viene eletto secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
In caso di dimissioni o impedimento del Presidente a proseguire il suo incarico, subentra nella funzione il Vicepresidente fino alla scadenza del mandato.
Al termine del suo mandato, il Presidente uscente assume il ruolo di Past-President.
ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE ELETTO
Il Presidente Eletto è nominato dalla Assemblea degli Associati al secondo anno di mandato del Presidente in carica. Il Presidente Eletto mantiene tale carica per tutta la restante durata del mandato del Presidente in carica ed assume quella di Presidente alla sua scadenza.
Il Presidente Eletto è membro di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa ai lavori senza diritto di voto.
Qualora il Presidente in carica intenda candidarsi per il secondo mandato, questi potrà concorrere nell’elezione di Presidente Eletto.
In caso di vittoria del Presidente in carica rispetto ad altri candidati, non si applicheranno allo stesso le regole previste per il Presidente Eletto e lo stesso verrà conteggiato una sola volta ai fini del raggiungimento del numero legale per la validità delle riunioni del Consiglio.
ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è governata da un Consiglio Direttivo così composto:
Tra i Consiglieri nominati, il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente.
Nel nominare i Consiglieri, l’Assemblea promuove l’applicazione del principio di pari opportunità.
Sono invitati ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza che concorrano al raggiungimento del numero legale obbligatorio per la validità delle delibere:
Ai membri del Consiglio Direttivo non potrà essere corrisposto un compenso per l’attività svolta fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può invitare alle proprie riunioni persone esterne, professionisti qualificati e rappresentanti di Enti e Istituzioni.
ARTICOLO 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all’anno, di cui almeno una riunione entro il 31 marzo per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, all’ammontare della quota sociale e di eventuali contributi straordinari per l’adesione a progetti speciali.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con almeno sette (7) giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo di comunicazione; in caso d'urgenza la convocazione dovrà avvenire con almeno tre (3) giorni di anticipo.
Le riunioni possono svolgersi anche in audio-conferenza totale o parziale.
Per la validità delle deliberazioni occorre, oltre alla presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto, il voto favorevole della maggioranza degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
ARTICOLO 18 - POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:
ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA FUNZIONALE E ECM
Il Rappresentante di ciascuna Categoria funzionale e il Rappresentante dei Provider ECM, costituiscono ognuno un Comitato (c.d. Comitato di Categoria), nominando fino ad un massimo di 4 componenti tra gli associati imprenditori o rappresentanti legali di aziende e/o enti, oppure con qualificate risorse interne alle proprie aziende.
Ogni Rappresentante coordina i membri del Comitato di Categoria che, in collaborazione con la Segreteria Generale e nei limiti delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo e previste nel Regolamento, pianifica, organizza e gestisce in autonomia le attività associative, i contatti e le relazioni inerenti la propria Categoria funzionale.
I membri del Comitato di categoria decadono con il Rappresentante di categoria che li ha nominati.
Il Rappresentante aggiorna periodicamente il Consiglio Direttivo relativamente alle attività del proprio Comitato di Categoria e, in generale, di quella della propria Categoria funzionale.
ARTICOLO 20 - REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea elegge un Revisore dei conti secondo le norme previste dal Regolamento Associativo. Il Revisore dei conti vigila sull'andamento della situazione contabile ed amministrativa e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
Il Revisore dei conti viene coadiuvato da un Assistente, nominato dal Consiglio Direttivo fra gli Associati. I
l Revisore dei conti e l’Assistente sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, con le competenze previste dal Regolamento Associativo.
Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente secondo le norme previste dal Regolamento.
ARTICOLO 22 - CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è un organo consultivo del Consiglio Direttivo. E’ presieduto dal Presidente e convocato su richiesta del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne presenti la necessità, allo scopo di acquisire le opinioni degli associati presenti nelle diverse strutture organizzative dell’Associazione.
Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Direttivo, dai Past President, dal Responsabile del Learning Center e dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro permanenti, quali membri effettivi permanenti.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori quali membri esperti i Delegati Regionali, i componenti dei Comitati di Categoria, gli associati con comprovata esperienza aziendale e associativa, i Consulenti dell’Associazione, i Soci onorari.
Delle adunanze viene redatto il verbale a cura della Segreteria Generale.
ARTICOLO 23 - LEARNING CENTER
Il Learning Center Federcongressi&eventi è istituito per progettare e fornire in maniera organizzata e permanente l’aggiornamento professionale continuo degli operatori del settore e per costruire e condividere indagini e ricerche nell’ambito della Meeting industry.
Organizza Academy, seminari, corsi o altri incontri su temi legati alla meeting industry, ricerche con il supporto della Segreteria Generale e nei limiti delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 24 - SEGRETERIA GENERALE
La Segreteria Generale è la struttura permanente che supporta gli altri organi e strutture sociali nella progettazione, sviluppo, coordinamento e realizzazione delle attività associative. Ha prevalenti funzioni esecutive ed è chiamata a fornire pareri, anche obbligatori ma non vincolanti, agli organi sociali.
ARTICOLO 25 - DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITÀ
Gli organi di natura elettiva durano in carica tre (3) anni e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo anno di carica e fino allo svolgimento di nuove elezioni.
Il Presidente Eletto mantiene tale qualifica sino allo scadere del mandato del Presidente in carica, momento in cui assume quella di Presidente in carica, per i successivi tre (3) anni.
Tutte le altre cariche e/o mandati di ogni natura terminano automaticamente al cessare delle cariche di natura elettiva.
Le elezioni degli organi direttivi non potranno avvenire dopo i termini previsti per l’approvazione del bilancio. Non si possono svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa carica. Il Presidente uscente assume il ruolo di Past-President.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori, subentra il primo dei non eletti della Categoria di riferimento corrispondente al dimissionario o, in caso di mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo procede per cooptazione.
In caso di dimissioni di due terzi del Consiglio Direttivo, il Presidente indice nuove elezioni convocando l’Assemblea degli Associati; in caso di dimissioni del Presidente subentra il Vicepresidente sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo; in caso di dimissioni del Presidente Eletto, il Presidente indice nuove elezioni convocando l’Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra gli Associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura.
ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio associativo dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più enti indicati dall’Assemblea all’atto della delibera di scioglimento, che perseguano finalità affini a quelle di Federcongressi&eventi.
ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE
Per le prime elezioni indette successive all’ approvazione del presente statuto, in assenza del Presidente eletto, il Presidente attualmente in carica, divenuto Past-President, parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo per il primo anno, senza diritto di voto, al fine di agevolare l’insediamento del nuovo organo amministrativo.
Fino alle prime elezioni indette successive all’approvazione del presente statuto, restano valide le attuali cariche elettive.
In vigore dal 24 novembre 2021, lo Statuto di Federcongressi&eventi descrive gli obiettivi e le finalità dell'Associazione.