Il reclutamento dell’operatore sanitario negli eventi formativi
Lo scorso 30 ottobre 2019 Federcongressi&eventi ha organizzato due Webinar dal titolo “Il reclutamento dell’operatore sanitario negli eventi formativi. Effetti dell’art. 3.1 bis del nuovo Codice Deontologico Farmindustria” rivolti alle Aziende Farmaceutiche e ai soci Federcongressi&eventi che lavorano in ambito ECM. Il Webinar dedicato alle Aziende ha visto collegarsi 48 partecipanti di 26 aziende farmaceutiche; mentre quello destinato ai Soci ha potuto contare sul collegamento di 86 partecipanti.
I relatori dei due incontri sono stati i nostri Alberto IOTTI Responsabile Provider ECM Federcongressi&eventi e Paolo ZONA, Team ECM Development Federcongressi&eventi.
Riprendiamo in breve i contenuti dell’intervento.
Art. 3.1 bis del Codice Deontologico Farmindustria
In base a quanto stabilito dall’art. 3.1 bis del nuovo Codice Deontologico Farmindustria in vigore dal prossimo 1 gennaio, limitatamente al caso di invito a manifestazioni congressuali ECM di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate, l’invito, ancorché gestito dall’azienda sponsor, dovrà essere non nominativo ed inviato dall’azienda all’ente pubblico/struttura privata convenzionata competente . L’invito potrà essere nominativo nei soli casi in cui l’indicazione dell’operatore sanitario sia richiesta dall’ente pubblico/struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l’operatore sanitario presta la propria attività e per il quale l’ente prevede espressa autorizzazione. L’invito dovrà citare i servizi di supporto offerti da parte dello sponsor, senza indicarne l’importo (a mero titolo esemplificativo: quota iscrizione, viaggio, alloggio) ed allegare il programma scientifico dell’evento.
In caso di mancato riscontro da parte dell’ente pubblico/struttura privata convenzionata entro i 30 giorni precedenti alla realizzazione della manifestazione congressuale ECM, l’azienda sarà tacitamente autorizzata ad invitare l’operatore sanitario dalla stessa individuato, fatte comunque salve eventuali previsioni più restrittive adottate dall’ente pubblico/struttura privata convenzionata alle cui dipendenze l’operatore sanitario presta la propria attività.
Delibera ANAC n. 831/2016
La novità introdotta da Farmindustria riprende di fatto quanto già stabilito nel 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso la Delibera n. 831 in materia di acquisti in ambito sanitario. Il documento prevede che “nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private, le aziende predispongono procedure che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate direttamente alla struttura indicata dall’azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai singoli professionisti o a loro associazioni private e che tali richieste non siano mai nominative, dovendo essere l’azienda a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.)…”.
Nel rimarcare la coerenza di quanto espresso dal Codice Deontologico Farmindustria con i principi perseguiti dalle normative anticorruzione, dall’analisi incrociata dei due documenti, appaiono evidenti alcune differenze:
• mentre il Codice Deontologico si applica esclusivamente alle società farmaceutiche associate a Farmindustria, la Delibera ANAC ha un valore di indirizzo per le aziende pubbliche/strutture private convenzionate (e i relativi dipendenti), e non rappresenta un vincolo diretto per le società sponsor e gli organizzatori dei convegni;
• la delibera ANAC si applica a qualunque tipologia di evento formativo, ECM e non ECM;
• ANAC non prevede vincoli temporali per l’invio delle richieste di partecipazione e delle relative risposte.
• contrariamente a quanto stabilito dal Codice Deontologico Farmindustria e dalle relative FAQ ufficiali in relazione all’applicabilità dello stesso articolo per i medici specialisti ambulatoriali, la Delibera ANAC va estesa a tutti i professionisti che attraverso le loro scelte possono impattare sul SSN, quindi anche a coloro che operano in regime di convenzione con lo stesso.
• nelle FAQ Farmindustria indica come destinatario dell’invito il Direttore Generale della struttura sanitaria. Anche in questo caso va precisato che ANAC cita come esempio di destinatario il Direttore Sanitario ma rimanda comunque alle indicazioni contenute nelle procedure aziendali specifiche.
In definitiva, ciò che deve guidare sponsor e organizzatori nella gestione delle attività di reclutamento sarà il comportamento dell’azienda sanitaria la quale, in conformità con le indicazioni di ANAC per essa vincolanti, dovranno dotarsi di regolamenti interni per gestire la partecipazione dei propri dipendenti agli eventi formativi. Di conseguenza, l’invito non nominativo inviato da parte dello sponsor potrà sì ricevere risposta entro i termini previsti dal Codice Deontologico Farmindustria (30 giorni dall’evento) ma ciò non costituisce un obbligo per l’azienda sanitaria. Una volta superato il termine, se in mancanza di risposta lo sponsor decidesse di procedere all’invito nominativo, il professionista sanitario invitato avrebbe l’obbligo di rimandare lo sponsor a contattare la propria struttura.